DPI esenti da IVA

Chiarimenti in merito all’agevolazione IVA

Agevolazione IVA
In base alla circolare 26/E del 15 Ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti in merito all’agevolazione IVA, relativa ai prodotti legati all’emergenza sanitaria, si evince che alcuni prodotti presenti nell’elenco del decreto legge del 19 Maggio 2020 nell’articolo 124, per usufruire di questa agevolazione (esenzione IVA) devono avere determinati requisiti.
Vediamo quali:

Igienizzanti
Per le soluzioni idroalcoliche, a parte l’utilizzo per finalità cosmetiche o alimentari dove l’esenzione non è possibile, per l’utilizzo sanitario/igienico è possibile fornire in esenzione solo le soluzioni che riportano in etichetta l’azione Biocida (BPR) o che riportano il numero di registrazione dell’autorizzazione di presidio medico chirurgico (PMC). L’esenzione IVA è valida per tutti i formati, multipli o sottomultipli di 1 litro. Inoltre, fatto salvo quanto detto prima in merito alle indicazioni della dicitura Biocida o all’indicazione in etichetta del numero di autorizzazione, anche per i principi attivi a base di acido lattico, acido cloridrico, l’impoclorito di sodio, l’etanolo, perossido di idrogeno è prevista l’esenzione IVA. Va specificato anche che per la disinfezione delle superfici la percentuale di etanolo deve essere uguale o superiore al 70 per cento. L’indicazione per la distinzione fra utilizzo per disinfettare la cute o le superfici si trova sempre nelle etichette, la categoria PT1 è una soluzione per disinfettare la cute, mentre l’indicazione PT2 si riferisce alla disinfezione delle superfici. Alcuni prodotti come l’etanolo sono utilizzati per entrambi i casi.

Sottolineiamo che l’applicazione dell’Iva su i prodotti non esenti non preguidica la loro idoneità a contrastare l’epidemia Covid. Infatti gli stessi rispondono, in termini di concentrazione di alcool, ai requisiti indicati nella circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22/2/2020 per contrastare il diffondersi della pandemia Covid-19, e cioè un intervallo di concentrazione di alcol per il trattamento della cute delle mani tra il 60-85% e per il trattamento delle superfici compreso tra il 62-71%.

Mascherine
Le mascherine che rientrano nell’ambito dell’esenzione comprendono sia quelle chirurgiche parificate da ISS (Istituto Superiore Sanità) e le tipologie Ffp2 e Ffp3, con la seguente precisazione: per le mascherine chirurgiche solo quelle realizzate con la normativa UNI EN 14683:2019 sono esenti IVA, mentre per le mascherine Ffp2 e Ffp3 solo quelle prodotte con la nominativa UNI EN 149:2009 sono in esenzione.

Dispenser per disinfettanti
Anche se nel Decreto Legge si fa riferimento solo ai dispenser a muro per l’agevolazione IVA, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche i dispenser a terra, dette anche piantane porta dispenser, possono avere l’esenzione IVA se sono dotate di fissaggio a pavimento o a parete.

Anche il perossido di idrogeno al 3% in qualsiasi formato ha l'esenzione IVA. Ricordiamo infine che dall’agevolazione IVA passerà da esente al 5%.
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